codice mondiale antidoping (wada)

NUOVO REGOLAMENTO ANTIDOPING
CODICE MONDIALE ANTIDOPING


RELAZIONE 2007

PROF ANTONIO SPATARO

MEDICO FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO


Il 01-01-2004 e’ entrato in vigore il nuovo regolamento antidoping della Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), organismo creato per garantire l’armonizzazione e la migliore pratica dei programma antidoping internazionale e nazionale. Il programma mondiale antidoping ha due finalità principali: 1) tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli atleti del mondo 2) garantire l’applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping Nel Regolamento Antidoping sono state introdotte importanti novità per guanto riguarda la lista delle sostanze vietate e la concessione di esenzioni per fini terapeutici SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI
(in e fuori competizione)
ANABOLIZZANTI esogeni (nandrolone, testosterone, DHEA, etc) o endogeni (androstenodione
prasterone. Testosterone, etc) La determinazione urinaria del testosterone insieme al suo
metabolica epitestosterone permette di individuare l’origine esogena quando il testosterone nelle
urine è superiore di quattro volte quella dell’epitestosterone.
ORMONI PEPTIDICI (eritropoietina, GH, IGF-1, gonadotropine corionica ed ipofisarie, insulina,
corticotropine)
BETA 2 AGONISTI ( formoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina) sono consentiti per via
inalatoria solo per prevenire e curare l’asma bronchiale o l’asma indotta da esercizio. E’ richiesta
una preventiva notifica con la compilazione di un modulo di richiesta di esenzione per fini
terapeutici corredata da certificazione medica specialistica e completa documentazione
comprendente test spirometrici a riposo e dopo test provocativi.
In particolare per gli atleti olimpici il CIO ha previsto dei test provocativi con criteri
particolarmente severi per definire la diagnosi. Questo vuol dire che in mancanza di adeguata
documentazione, questi atleti, dovrebbero, immediatamente, sospendere l’assunzione di Beta 2
Agonisti.
Il salbutamolo in alte concetrazioni ha effetti anabolizzanti. Una valore di salbutamolo superiore a
1000 ng/ml viene considerato come un segno analitico avverso è l’atleta deve dimostrare che si
tratta di una conseguenza legata all’uso terapeutico del farmaco per via inalatoria.
FARMACI CON ATTIVITA’ ANTIESTROGENICA (anastrozole, tamoxifene, clomifene etc)
DIURETICI E ALTRE AGENTI MASCHERANTI (probenecid, finasteride, plasma exspander
tipo albumina dexstrano, etc)
In campo sportivo il loro malauso fa riferimento a) all’intento di modificare il peso del corpo in
sport dove questo rappresenta un fattore determinante (PESI LEGGERI) b) al tentativo di
accorciare i tempi di sostanze dopanti oppure di diluire gli stessi per rendere difficile il riscontro
nelle urine
.
MANIPOLAZIONI O TENTATIVO DI MANIPOLAZIONI CHIMICHE E FISICHE.
Sono vietate tutte le infusioni (flebo) che non siano legittimate per il loro uso da un trattamento
terapeutico L’utlizzazione non terapeutica delle flebo può essere considerato come violazione al
regolamento antidoping e l’atleta può essere sottoposto a sanzioni .
Significa che il medico può ricorrere alla flebo solo in caso di documentata patologia; il che
esclude l’uso di questo mezzo per la somministrazione di sostanze che non figurano nella lista dei
prodotti proibiti, come integratori, zuccheri, proteine, fosfocreatina, etc
POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO
E’ proibito il doping ematico incluso l’uso di sangue autologo, omologo o eterologo , prodotti
eritrocitari di qualunque origine e trasportatori di ossigeno a base emoglobinica, perfluoroderivati o
nuove proteine stimolanti l’eritropoiesi(Derbepoietina etc)
DOPING GENETICO
Si riferisce all’utilizzo non terapeutico di geni, acidi nucleici, sequenze nucleotidiche e/o cellule
manipolate con tecnica di medicina genomica. L’inserimento di materiale genetico nel nucleo delle
cellule bersaglio può avvenire secondo diverse tecniche.
SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE
STIMOLANTI
Tutti gli stimolanti sono proibiti, eccetto i derivati imidazolici per uso topico e alcuni stimolanti
(caffeina, fenilefrina cloridrato, pseudoefedrina, bupropion, fenilpropanolamina, pipradrol sinefrina)
inseriti dalla WADA in un programma di monitoraggio 2007, per poter valutare il loro eventuale
uso improprio in ambito sportivo. L’uso denunciato o il riscontro accertato di queste sostanze non
costituisce una violazione al regolamento antidoping.

°ATTENZIONE .
L’ adrenalina associata con anestetici locali o somministrata per via nasale o oftalmologica non è
proibita. L’efredrina e la metilefedrina sono proibite quando la concentrazione è superiore ai 10
microgram per millilitro. La Catina è proibita per concentrazioni superiori ai 5 microgrammi per
millilitro
.
NARCOTICI :
a)naturali (codeina, morfina, tebaina, etc b) semisintetici (eroina, diidromorfina,etc c) sintetici
(pentazocina, metadone, fentanil, etc)
CANNABINOIDI (hashish, marijuana) .
GLUCOCORTICOIDI sono proibiti per via rettale per via orale o mediante somministrazione
endovenosa ed intramuscolare.
L’uso dermatologico, otologico, nasale, buccale e oftalmologico non è proibito e non richiede
notifica preventiva.
Per via inalatoria è richiesta una preventiva notifica con la compilazione di un modulo di richiesta
di esenzione per fini terapeutici.
SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT
L’uso di ALCOOL e di BETA BLOCCANTI sono proibiti in competizione in alcuni sport
elencati nel codice WADA Il loro uso è consentito nel canottaggio
SANZIONI
Le sanzioni sono erogate dagli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Canottaggio o dalla Federazione Internazionale (FISA). L’uso di sostanze vietate e metodi proibiti o il possesso di sostanze vietate determina, alla prima violazione, due anni di squalifica e alla seconda violazione una squalifica a vita. Ove un’atleta riesca a dimostrare che l’assunzione di una sostanza vietata non era tesa ad incrementare la prestazione sportiva, per la prima violazione la pena consiste da un minimo di richiamo con nota di biasimo, senza squalifica da futuri eventi sportivi, a un massimo di un’anno di squalifica. Per altre violazioni come il rifiuto o ommissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o il sottrarsi in altro modo al prelievo stesso o qualsiasi tentativo di manomissione di una fase del Controllo Antidoping è prevista la squalifica per due anni in caso di prima violazione e squalifica a vita in caso di seconda violazione. Per il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti o la somministrazione, o suo tentativo, di sostanze vietate o di metodi proibiti, il periodo di squalifica da un minimo di 4 anni fino alla squalifica a vita. Il coinvolgimento di un minore è considerato aggravante che comporta squalifica a vita del personale coinvolto. Infine l’omessa informazione sulla reperibilità dell’atleta e conseguente mancata esecuzione del test comporta una squalifica della durata compresa tra i tre mesi e i due anni. La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio 1999 ha sostenuto l’opportunità di tali squalifiche COMPILAZIONE DEL MODULO DI LOCALIZZAZIONE DELL’ATLETA
Ai fini del controllo Antidoping a sorpresa, la Federazione Canottaggio invierà l’elenco degli atleti di livello nazionale, nonché quelli selezionati per le rappresentative nazionali, corredato dagli indirizzi, dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza. Gli atleti di livello internazionale, inseriti nell’elenco del club olimpico o segnalati dalla FISA dovranno compilare un modulo ( WHEREABOUTS INFORMATION) in conformità all’art 14.3 del Codice WADA, dove, oltre alle informazioni relative ai dati personali, dovranno inserire informazioni più esaurienti possibili sul luogo principale di allenamento, orari e programma giornaliero delle sedute di allenamento, data, nome e luogo delle gare in programma. Il modulo va compilato almeno con cadenza trimestrale e riconsegnato alla segreteria generale della Federazione che provvederà a trasmetterlo alla WADA e alla commissione Antidoping del CONI. L’atleta dovrà informare la segreteria generale della Federazione di ogni modifica delle informazioni fornite. Tali modifiche dovranno essere notificate con almeno 5 giorni di anticipo. Qualora l’atleta in un periodo progressivo di 18 mesi, riceva tre avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza o un avviso per una combinazione di mancata comunicazione delle informazioni sui luoghi di permanenza e mancati controlli, per un totale di tre evenienze, l’atleta potrà essere soggetto a violazione delle norme antidoping. ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI
Il codice WADA autorizza gli atleti e i loro medici a richiedere un’esenzione per fini terapeutici ovvero il permesso di utilizzare ai fini terapeutici sostanze o metodi contenuti nelle lista delle sostanze vietate. L’atleta dovrà inoltrare la domanda almeno 21 giorni prima della partecipazione di una gara. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico debitamente qualificato che attesti la necessità dell’utilizzo della sostanza e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso per il trattamento della patologia in questione. Devono esser specificati posologia, frequenza, via e durata di somministrazione della sostanza. Inoltre la domanda deve contenere in copia a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere; b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere . Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica approvata dalla WADA e reperibile o sul sito federale o anche sul sito alla sezione Therapeutic Use Exemption Solo per le richieste di esenzione ai fini terapeutici degli atleti nazionali insieme a tale modulistica deve essere allegato: 1) certificato di idoneità all’attività agonistica , come previsto dal D.Lgs 196/2003. 2) Informativa e modulo di consenso sottoscritti dall’atleta ( anche reperibile sul sito del CONI 3) Fotocopia della ricevuta comprovante il versamento dei diritti amministrativi a favore della CONI servizi SPA di 85 euro con bonifico bancario a BNL c/c 9000 Agenzia CONI 6309 con casuale di pagamento “per diritti amministrativi Commissione esenzione ai fini terapeutici (CEFT). Le esenzione dovranno essere inviate o per posta alla Federazione Italiana Canottaggio Viale Tiziano 74 00196 Roma o per fax 06-36858148 o per posta elettronica a L’eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite la Federazione Italiana Canottaggio al Comitato della FISA. Le decisioni del CEFT o della FISA, costituite da un certificato di esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione, verranno comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio che provvederà ad inoltrarla all’atleta e alla WADA. Per gli atleti di livello internazionale la FIC invierà la documentazione al Comitato per l’esenzione
ai fini terapeutici della Federazione Internazionale di Canottaggio (FISA - Av. del Cour 135 case
postale 18 - 1000 Lausanne 3 - Switzerland e-mail [email protected]
).. Tale
esenzione concessa dal Comitato della FISA ha efficacia anche in ambito Nazionale.
Per gli atleti di livello nazionale la FIC invierà la documentazione al Comitato per l’esenzione ai
fini terapeutici della Commissione Antidoping del CONI (Tel +39 06 36851. Fax +39 06
36857877. e-mail [email protected])
Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto
in ambito nazionale.
PROCESSO ABBREVIATO DI ESENZIONE PER FINI TERAPEUTICI
La domanda di esenzione non verrà autorizzata retroattivamente ad eccezione dei seguenti casi: a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda prima del controllo antidoping In questi casi è possibile ottenere un processo abbreviato per la domanda di esenzione per fini terapeutici esclusivamente per l’uso di beta 2 agonisti per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche. Per ottenere l’esenzione di una delle suddette sostanze, l’atleta deve fornire una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica, contenente il nome del farmaco, la via di somministrazione, l’inizio e la durata del trattamento. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito Exemption. Solo per le richieste di esenzione ai fini terapeutici degli atleti nazionali insieme a tale modulistica deve essere allegato: 1) certificato di idoneità all’attività agonistica , come previsto dal D.Lgs 196/2003. 2) Informativa e modulo di consenso sottoscritto dall’atleta ( anche reperibile sul sito del CONI 3) Fotocopia della ricevuta comprovante il versamento dei diritti amministrativi a favore della CONI servizi SPA di 45 euro con bonifico bancario a BNL c/c 9000 Agenzia CONI 6309 con casuale di pagamento “per diritti amministrativi Commissione esenzione ai fini terapeutici (CEFT). Le esenzione dovranno essere inviate o per posta alla Federazione Italiana Canottaggio Viale Tiziano 74 00196 Roma o per fax 06-36858148 o per posta elettronica a Le decisioni del CEFT verranno comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio che provvederà ad inoltrarla all’atleta. CONTROLLI COMBINATI SANGUE-URINE

I test ematici sono oggi ampiamente accettati come tecnica per limitare l’uso di sostanze dopanti,
che possono avere gravissimi effetti sulla salute psico-fisica dell’atleta, e nel salvaguardare la lealtà
dello sport. Attualmente sono finalizzati esclusivamente alla ricerca di parametri riconducibili
all’uso di EPO e/o dei suoi analoghi, poi necessariamente da confermarsi con l’esame antidoping
sulle urine, unico test valido per l’eventuale applicazione di sanzioni Il prelievo di sangue non
sembra violare l’integrità fisica e mentale dell’atleta e la procedura di per sé non comporta rischi di
sorta, ove si escluda la remota eventualità di un piccolo e transitorio ematoma nella sede del
prelievo.
All’atleta viene richiesto in piena libertà il consenso informato che l’atleta firma volontariamente e
consapevolmente. La privacy è strettamente garantita e l’atleta stesso potrà controllare di persona
sia le modalità del prelievo sia l’effettiva corrispondenza tra il campione prelevato e la persona
dell’atleta.

DOVERI E DIRITTI DELL’ATLETA


L’atleta è tenuto a fornire informazioni precise ed aggiornate in ordine alla propria reperibilità
essendo possibili test a sorpresa fuori competizione.
Gli atleti hanno l’obbligo di informarsi su tutti i prodotti e metodiche a loro prescritti e
somministrati e di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti devono essere altresì a
conoscenza degli elenchi aggiornati delle sostanze e metodi vietati in conformità alla Legge
376/2000 e al Codice antidoping della WADA
Gli atleti sono ritenuti responsabili dell’assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi
metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto per l’accertamento di una
violazione antidoping non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso
colpevole da parte dell’atleta.
Per tutelare la salute gli atleti che fanno sport competitivo ed evitare di assumere
inconsapevolmente sostanze dopanti il Ministero della Salute ha disciplinato l’uso dei farmaci
dopanti obbligando le case farmaceutiche ad apporre un bollino rosso sulle confezioni. Chiunque
voglia assumere un farmaco basta che verifichi sull’involucro del medicinale.
Il possesso effettivo o presunto di sostanze vietate da parte di una atleta o del personale di supporto
è vietato.
In virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell’automobile o nell’armadietto delle medicine
dell’abitazione dell’atleta, costituiscono una violazione, salvo l’atleta dimostri che altri hanno usato
la sua automobile o non era a conoscenza della presenza di tali sostanze e non intendeva esercitare
il suo controllo su di essi.
Gli atleti devono riconoscere la competenza esclusiva del medico e attenersi alle sue prescrizioni.
Gli atleti hanno diritto di ottenere dal medico copia delle ricette da conservare a cura propria nella
cartella clinica personale

Source: http://win.canottaggiopiemonte.it/antidoping/fic/relazione%20FIC07.pdf

Cir379 321.325

Evaluation of a Newly Developed Lateral FlowImmunoassay for the Diagnosis of CryptococcosisMark D. Lindsley,1 Nanthawan Mekha,2 Henry C. Baggett,3 Yupha Surinthong,2 Rinrapas Autthateinchai,2Pongpun Sawatwong,3 Julie R. Harris,1 Benjamin J. Park,1 Tom Chiller,1 S. Arunmozhi Balajee,1 andNatteewan Poonwan21Mycotic Diseases Branch, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia; 2Nat

34-10

14 The National Hair Journal Spring 2010 The National Hair Journal Medical Section P R O M O T I N G C O O P E R A T I O N B E T W E E N T H E A R T I S T R Y O F H A I R R E P L A C E M E N T A N D T H E S C I E N C E O F H A I R R E S T O R A T I O Nthe variable factors that influence AGA by observing N THE BEGIN- growth agonist. how many ways people can suffer from the di

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