DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALEAUTOTRASPORTO PERSONE E COSERoma, 26 Luglio 2005
Al Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Circolare n° 1/2005 Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle FrontiereROMA
Al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica SicurezzaDirezione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ROMA
e.p.c. Agli Enti ed Associazioni interessate
All'Agenzia delle DoganeArea Verifica e ControlloROMA
All'Agenzia delle DoganeArea Raporti con gli UtentiROMA
Oggetto: Cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano
Il Regolamento comunitario n° 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal
Regolamento n° 484/2002 del 1° marzo 2002, agli articoli 1 e 12 prevede che il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo.
Occorre premettere che per “cabotaggio” si intende la prestazione di servizi di trasporto
nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato.
Nell'ambito di un trasporto combinato, si considera “cabotaggio” la tratta stradale iniziale o
finale del trasporto qualora il veicolo a motore non salga o scenda dal treno o dal traghetto. Analoga valutazione si deve fare qualora su queste tratte si carichino merci destinate ad essere scaricate nello stesso territorio.
Non si configura, invece, un'operazione di cabotaggio, ma un normale trasport
infracomunitario qualora l'interno complesso veicolare salga o scenda dal treno o dal traghetto. Attualmente il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese stabilite nei seguenti Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ed, in particolare, Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo; Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda e Norvegia.
Per le imprese stabilite nella Republicca di San Marino è prevista una diversa normativa. È
rigorosamente vietato il cabotaggio per tutti gli alrti Paesi, siano o no comunitari.
2. Limiti di esecuzione del cabotaggio e documentazione relativa.
Il trasporto di cabotaggio per conto di terzi può essere eseguito, esclusivamente, dalle
imprese titolari di licenza comunitaria, la cui copia certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente all'attestato del conducente nei casi previsti.
Possono, ovviamente, eseguirsi trasporti di cabotaggio nei casi previsti dall'allegato 1 alla
Prima Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962. che libera alcuni trasporti da ogni regime di licenza o di autorizzazione, di conseguenza senza necessità di libretto dei resoconti.
In particolare, le imprese stabilite nei Paesi comunitari o del S.E.E. Sopra elecanti, possono
effettuare cabotaggio con ciascuno dei loro veicoli secondo le seguenti modalità:
ogni veicolo può effetuare un'attivita massima di 30 giorni, siano o no consecutivi, in un arco tempo di 60 giorni consecutivi;
ciascun veicolo deve uscire dal territorio italiano o, comunque, essere asente dallo stesso almeno una volta ogni mese di calendario;
l'impresa ha l'obligo di tenere a bordo di ogni veicolo, durante l'esecuzione del trasporto di cabotaggio, il corrispondente “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi”.
Quanto alle condizioni indicate alle precedenti lettere, si precisa:
il periodo di 60 giorni in cui è possibile distribuire discrezionalmente l'attività massima, pari a 30 giorni di prestazioni di cabotaggio, non corrisponde a mesi fissi di calendario, ma è da intendere quale periodo mobile. Per tale motivo il rispetto del limite va verificato al momento in cui avviene il controllo in modo che si accerti che, in un periodo qualunque di 60 giorni concecutivi, non vi sia stata la violazione del limite di 30 gironi di attività;
ogni veicolo dell'impresa ammessa al cabotaggio dovrà, invece, lasciare il territorio nazionale una volta ogni mese di calendario. Sarà, comunque, in regola con tale limite temporale qualora fosse al di fuori del territorio italiano nello stesso mese, in precedenza, almeno una volta;
il libretto dei resoconti costituisce un documento integrativo della licenza comunitaria ed il suo possesso è indispensabile per le prestazioni di servizio di trasporto di cabotaggio eseguiti sotto il regime della licenza comunitaria. Il libretto dei resoconti deve essere tenuto a bordo durante l'esecuzione di un trasporto di cabotaggio e regolarmente compilato prima dell'inizio dello stesso. L'informazione sull'ingresso o l'uscita dal territorio italiano dovrà essere apposta contestualmente all'evento, direttamente dal conducente secondo le istruzioni riportate sul libretto. Copia conforme della licenza comunitaria, libretto dei resoconti ed, eventualmente, attestato del conducente debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo. I libretti rilasciati ai vettori esteri ai sensi del D.M. 29 aprile 2004 conservano la loro validità.
Il Regolamento 3118/93 prevede che gli Stati membri in cui il cabotaggio viene eseguito
possono applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso sul loro territorio infrazioni allo stessto regolamento o all normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono riscontrare le seguenti
violazioni che, in concreto, possono verificarsi nell'esecuzione di trasporto di cabotaggio, qualora consentiti:
comportamenti riconducibili alle violazioni previste dagli articoli 26 e 46 della L. 298/74 (in concorso tra loro):
cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione (Paesi extracomunitari, Paesi comunitari per i quali si applicano i periodi transitori di divieto di cabotaggio);
cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso di copia conforme della licenza comunitaria, non sono muniti o, comunque, non esibiscono per il veicolo in utilizzo il previsto libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi;
comportamenti riconducibili alla violazione prevista dall'articolo 46 della L. 298/74:
violazione dei limiti temporali massimi entro cui è possibile effettuare cabotaggio e/o violazione dell'obbligo di uscita o di assenza dal territorio italiano almeno una volta al mese. La violazione potrà essere riscontrata sia dall'esame del libretto dei resoconti, sia da ogni altra documentazione connessa al trasporto, alla merce o da ogni atto, fatto o documento dal quale, comunque, risulti il suddetto superamento;
irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea compilazione delle colonne 2 (data di partenza), 3 (luogo di carico) e 4 (luogo di scarico) ovvero per la mancata indicazione della data di entrata e di uscita dall territorio nazionale;
L'irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea registrazione delle
altre informazioni che l'impresa è tenuta ad indicare, invece, ritenendosi illecito di minore entità, non configura violazione della norma richiamata, ma prevede l'applicazione della sanzione dell'avvertimento nei confronti del vettore e deve essere oggetto di annotazione, da parte degli organi di Polizia Stradale che hanno accertato l'irregolarità.
Copia dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al
prefetto territorialmente competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Autotrasporto di Persone e Cose.
Il ministero dell'Interno è pregato di voler dare la massima diffusione alla presente circolare,
fornendo, dove necessario, le disposizioni attuative ritenute più opportune.
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