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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIAZIONE NAZIONALE Consiglio Provinciale di Napoli CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli Via A. De Gasperi n° 55 80133 – Napoli Prot. n° 1930/22 Circolare N° 16/2010 Agosto 2010 A tutti i colleghi(*) OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST. PROROGA DELLA COMUNICAZIONE PER LUGLIO ED AGOSTO 2010. SCADENZA ENTRO IL 2/11/2010. CASSAZIONE, INDEDUCIBILITA’ COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI. NOTIZIE FLASH.
Ben ritrovati, innanzitutto, a nome di tutta la Redazione di questa Rubrica. E’ sempre faticoso riprendere dopo una pausa lavorativa, lunga o breve che essa sia stata, ma siamo troppo innamorati del nostro lavoro (…lavoro…che bella parola) per cui, fra problemi vecchi e nuovi, riprendiamo il nostro dialogo con voi ritenendo che la “formazione” sia, per davvero, un elemento importante della nostra operatività quotidiana in un mondo scientifico, culturale e professionale, dove non si fa in tempo ad assimilare una norma, una procedura od una operatività che, dopo poco, cambia tutto. Idem dicasi per le pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e di quelle della S.C. di Cassazione. La professione diviene, allora, un continuo tourbillon e così, da buoni professionisti italiani, rincorriamo leggi, disposizioni, risoluzioni, scadenze e proroghe con l’adrenalina a mille e lo stress che si accumula. Il nostro tabù, pari ad un mostro di mille tentacoli che ci tormenta nelle chiusure di una contabilità, rimane pur sempre quell’obbrobrio giuridico denominato “studi di settore” secondo, per ignominia, solo all’IRAP ed a quel dannato requisito della carenza di autonoma organizzazione per esserne esentati. Ma, come aliunde è stato osservato, occorre una probatio diabolica. E’ una giungla dove i pericoli sono immanenti e solo una continua lettura delle sentenze di Cassazione, per i principi che sono sanciti, ci acquieta. Ma è il nostro lavoro, l’abbiamo scelto noi e, perciò avanti tutta. OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST PROROGA DELLA COMUNICAZIONE PER LUGLIO e AGOSTO 2010. D.M. 5.8.2010 - G.U. 17.8.2010 n. 191
Il decreto in commento dispone la proroga al 2.11.2010 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni mensili, che, ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con modif. con L. 22.5.2010, n. 73, devono effettuare i contribuenti che pongono in essere operazioni Iva (cessioni e acquisti di beni, servizi resi e ricevuti) nei confronti di imprese e professionisti domiciliati negli Stati black-list, con riferimento ai dati dei rapporti relativi a luglio e agosto 2010. Il decreto, inoltre, modifica l'ambito applicativo del citato adempimento prevedendo due misure di esonero: sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate dall'1.7.2010 con Malta, Cipro e Corea del Sud e sono escluse anche le attività con le quali si realizzano operazioni esenti Iva effettuate da soggetti che hanno esercitato
l'opzione per la dispensa da adempimenti di cui all'art. 36-bis, D.P.R. 29.9.1972, n. 633. Relativamente alle operazioni effettuate dall'1.9.2010, viene, invece, prevista l'estensione dell'obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi da e verso Paesi black-list, che risultano escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità. L’adempimento di cui al decreto in analisi si pone quale strumento atto a contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva (in particolar modo, le frodi carosello attuate attraverso società costituite fittiziamente definite dagli addetti ai lavori società cartiere), dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali" individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. I paradisi fiscali presenti negli elenchi contenuti nei due decreti ministeriali del 1999 e del 2001 sono, però, cambiati per effetto del recente decreto Mef del 27 luglio scorso (GU n. 180 del 4 agosto 2010). E così Cipro, Malta e Corea del Sud sono usciti dalla lista dei Paesi non collaborativi. Ecco perchè si è reso necessario escludere il monitoraggio delle operazioni realizzate in queste aree con riferimento alle segnalazioni relative agli scambi conclusi a partire dal 1° luglio. Vanno trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute. RIEPILOGO ADEMPIMENTI In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, occorre indicare nella comunicazione telematica i seguenti elementi:
codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato;
ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica;
denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica;
per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta;
La comunicazione va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del 28/05/2010 dalla stessa agenzia delle entrate e disponibile con le relative istruzioni sul relativo sito. La periodicità dell'adempimento è mensile. E' trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; gli stessi, comunque, possono decidere di presentare
Segue la periodicità trimestrale anche chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli trascorsi, non abbia superato il limite dei 50mila euro. Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile.
CASSAZIONE: NESSUNA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI SECONDO IL "VECCHIO" TUIR
Questa sentenza è divenuta il tormentone delle nostre vacanze al pari del remix di “Tu vuò fa l’americano” del buon Renato Carosone solo che quanto disposto dalla Cassazione non si puo’ non ascoltare (id: tenere conto). Con sentenza n. 18702 depositata il 13 agosto 2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che le società di capitali non possono dedurre dal reddito i compensi corrisposti all’amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione.
dall’amministratore unico di società di capitali e dai membri del consiglio di amministrazione è equiparato, sotto il profilo giuridico, a quello prestato dall’imprenditore, il cui compenso, secondo l’ex art. 62 del Tuir (ora art. 60) non può essere dedotto dal reddito d’impresa, limitando così la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro solo a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone. Dalla lettura della motivazione del provvedimento emerge che è stato applicato l'articolo 62 del DPR 917/1986, che disciplinava, fino al 1° gennaio 2004, le spese per prestazioni di lavoro nell'ambito della determinazione del reddito di impresa. Questa norma prevedeva la non deducibilità di somme a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore individuale, mentre al comma 3 prevedeva la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società di persone aventi natura commerciale. In sintesi, secondo la Cassazione il regime di deducibilità di cui al citato articolo 62 non è applicabile agli amministratori delle società di capitali essendo la loro prestazione assimilabile più a quella dell'imprenditore che a quella degli amministratori di società di persone. Per i giudici dell’interpretazione, la posizione dell'amministratore delle società di capitali è equiparabile «sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione». La decisione desta forti perplessità e se ne sta occupando, a quanto ci risulta, anche il CNO: 1. perché si pone in contrasto con quanto dispone la legge, infatti l’articolo 95 del TUIR in vigore, al comma 5 stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali, sia in misura fissa che variabile (es. partecipazione agli utili), sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagati; 2. perché si pone in contrasto con precedenti pronunce alcune delle quali se da un lato hanno sindacato l’entità del compenso (sentenza sez. trib. n. 12813 del 27/09/2000 e n.13478 del 30/10/2001), dall’altro, non ne hanno mai riconosciuto l’indeducibilità; 3. perché le sezioni unite con sentenza n. 21933 del 29/08/2008 hanno stabilito che i compensi degli amministratori sono sempre deducibili purché corrisposti in base a specifica delibera dell’assemblea dei soci (e quindi nel rispetto dell’art. 2389 del C.C.); Da un punto di vista, infine, del diritto del lavoro, l’amministratore è una cosa ben disgiunta dalla Società donde rasenta davvero l’incredulità l’affermazione della loro equiparabilità. NOTIZIE FLASH CTP REGGIO EMILIA: AVVISO ACCERTAMENTO NULLO SE LA SOCIETA’ E’ ESTINTA. È nullo l'avviso di accertamento intestato a una Società di persone estinta e cancellata dal registro delle imprese, con la conseguente nullità, per derivazione, degli avvisi di accertamento notificati ai soci. La nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del contenzioso e non è soggetta a termine di decadenza né a termine di prescrizione. È quanto ha disposto la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 88/01/10, confermando un principio recentemente già espresso dalla Ctp Genova che, se consolidato, potrebbe creare problemi non di poco conto nell'attività di accertamento degli uffici. I giudici della Ctp reggiana si rifanno, essenzialmente, all'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, che, con la sentenza n. 40621/2010, hanno affermato che la cancellazione dal registro imprese determina automaticamente l'estinzione sia della società di capitale sia della società di persone. Ciò equivale a dire che dette società non esistono più come soggetti giuridici e, soltanto nelle società di persone, i soci restano illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori non soddisfatti. Questi ultimi, prosegue la sentenza, non potevano neanche essere chiamati a rispondere nei confronti dell'Agenzia delle entrate, non vantando questa alcun credito al momento della cancellazione della sas dal registro delle imprese.
LITI TRIBUTARIE MENO COSTOSE L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 82/E del 17/08/2010 risolve un dubbio spesso ricorrente sia tra professionisti che si interessano di contenzioso sia tra gli addetti della stessa amministrazione finanziaria. Nell'ambito del processo tributario, la controversia viene trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Di sovente, tale istanza è formulata nel corpo dello stesso ricorso ovvero nell'atto di appello. Poiché già il ricorso, come l'atto di appello, scontano l'imposta di bollo (euro 14,62 per ogni quattro fogli) sorge il dubbio se l'inserimento in tali atti dell'istanza di discussione in pubblica udienza debba comunque scontare il bollo ad hoc ovvero se esso risulti assorbito da quanto già corrisposto per il ricorso/appello. In base ai chiarimenti contenuti nella richiamata risoluzione, l’istanza di discussione del ricorso in pubblica udienza, contenuta nell’interno del ricorso stesso, è riconducibile alla previsione di cui all’art.13 comma 3, n. 15 del D.P.R. n. 642/72, e pertanto, l’imposta di bollo dovuta è unica. Buon approfondimento!!!
Ordine Provinciale A.N.C.L. U.P. NAPOLI Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente
il Presidente F.to Rag. Maurizio Buonocore
I Responsabili delle Divisione “Fiscale”
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI
Effect of Oral Sucralfate on Side Effects of External Radiation Therapy in Patients with Head and Neck Cancer Background: Early side effects of irradiation for head and neck cancers are very common and disturbing. These events may cause a transient disruption in the treatment course. The aim of this study was to evaluate the role of sucralfate on radiation side effects. Patients