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DIRETTIVA 2008/39/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2008
che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
loro inclusione nell’elenco comunitario è scaduto il 31 di-cembre 2006. È quindi possibile fissare la data a decor-rere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà visto il trattato che istituisce la Comunità europea, un elenco positivo. Tenendo conto del tempo necessarioall'Autorità per valutare tutte le domande presentate en- visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo tro il termine stabilito tale data dovrebbe essere il gen- e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentarie che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in par-ticolare l'articolo 5, paragrafo 2, È inoltre opportuno chiarire il ruolo dell'elenco provvi-sorio di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 4 e 5, della diret- tiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, nonché il modoin cui verrà aggiornato. L'elenco provvisorio contiene gliadditivi per i quali sono stati forniti i dati necessari entro La direttiva 2002/72/CE (2) della Commissione è una di- i limiti temporali stabiliti e conformemente ai requisiti rettiva specifica, ai sensi del Regolamento (CE) n.
fissati dall'Autorità, ma non è stata ancora presa una 1935/2004, e armonizza le norme relative all'autorizza- decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco posi- zione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La direttiva 2002/72/CE istituisce elenchi di sostanzeautorizzate che possono essere impiegate nella produ- Tale elenco provvisorio fornisce informazioni al pubblico zione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi riguardo agli additivi attualmente sotto valutazione in e monomeri, le restrizioni al loro impiego, e introduce vista di un loro eventuale inserimento nell'elenco comu- norme sulla loro etichettatura e sulle informazioni da nitario degli additivi. Non essendo dato sapere se le va- fornire ai consumatori o agli operatori dell'industria ali- lutazioni relative a tutti gli additivi inseriti nell'elenco mentare ai fini dell'impiego corretto di tali materiali e provvisorio verranno completate entro la data a decor- rere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventeràun elenco positivo, è opportuno ammettere l'uso di taliadditivi, compatibilmente con le legislazioni nazionali, fino a che la loro valutazione non sia stata conclusa e 2002/72/CE è un elenco incompleto, in quanto non non sia stata presa una decisione riguardo al loro inseri- contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno mento nell'elenco positivo degli additivi.
Tale elenco, in base all'articolo 4, paragrafo 1 della di- Quando un additivo incluso nell'elenco provvisorio viene rettiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, è ritenuto inserito nell'elenco comunitario di additivi, o quando si incompleto fintanto che la Commissione non decide, in decide di non inserire un additivo in tale elenco, l'addi- accordo all'articolo 4 bis, che esso diventa un elenco tivo in questione deve essere cancellato dall'elenco prov- positivo comunitario di additivi autorizzati.
Per quanto concerne gli additivi che sono attualmenteconsentiti negli Stati membri, il periodo di tempo con-cesso per la presentazione dei dati necessari affinché la Se nel corso dell'analisi dei dati relativi ad un additivo loro sicurezza possa essere valutata dall'Autorità europea inserito nell'elenco provvisorio l'Autorità richiede infor- per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità») per la mazioni supplementari, tale additivo può rimanere inse-rito in tale elenco finché non sia stata presa una deci-sione in proposito, a condizione che le informazioni (1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo siano fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Auto- dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50).
In base ai nuovi dati concernenti la valutazione dei rischi Gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di additivi dei monomeri e degli additivi valutati dall'Autorità (1), è possono continuare ad essere utilizzati a norma della legi- opportuno inserire nei rispettivi elenchi comunitari di slazione nazionale fino al 31 dicembre 2009.
sostanze consentite alcuni additivi ammessi a livello na-zionale oltre ad alcuni nuovi monomeri e additivi. Sullabase di queste nuove informazioni, per altre sostanze A decorrere dal 1o gennaio 2010 per fabbricare materiali e devono essere modificate le restrizioni e/o le specifiche oggetti di plastica possono essere usati solo gli additivi inse- già stabilite a livello comunitario. Gli allegati II, III, IV riti nell'elenco comunitario di additivi (elenco positivo).»; sezione A, V e VI della direttiva 2002/72/CE dovrebberopertanto essere modificati di conseguenza.
2) l'articolo 4 bis è così modificato: La direttiva 2005/79/CE della Commissione (2) ha intro-dotto nell'elenco degli additivi l'additivo con N. Rif.
30340, denominazione Acido 12-(acetossi) stearico, estere a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: 2,3-bis (acetossi) di propile e numero CAS 330198-91-9.
La denominazione e il numero CAS introdotti in taledirettiva rispecchiano solo il componente principale cui La Commissione pubblica entro l’11 aprile 2008 fa riferimento la richiesta. Per contro, il parere fornito un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di dall'Autorità si riferisce alla miscela di sostanze cui fa valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente riferimento la richiesta, e non solo al componente prin- cipale. La miscela di sostanze è ora registrata nel registroCAS sotto il numero CAS 736150-63-3 e la denomina-zione Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati. Per In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo tale ragione è ora appropriato modificare la denomina- 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco co- zione e il numero CAS al fine di aggiornare l'autorizza- munitario di cui all'articolo in questione possono conti- zione a tutte le sostanze della miscela. Tenendo conto nuare ad essere utilizzati a norma della legislazione na- della modifica della denominazione è assegnato un zionale fino al 1o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nuovo N. Rif. 55910. Giacché la sostanza in questione ricade ora sotto il N. Rif. 55910, è opportuno cancellareil N. Rif. 30340.
La direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere di conseguenzamodificata per tenere conto dei nuovi dati inerenti allavalutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha Un additivo deve essere cancellato dall'elenco prov- valutato, fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi diventerà un elenco positivo e chiarire il ruolodell'elenco provvisorio di additivi.
a) se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi alparere del Comitato permanente per la catena alimentaree la salute degli animali, b) se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco c) se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede in- formazioni supplementari e tali informazioni non ven- gono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Au- La direttiva 2002/72/CE è così modificata: 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 3) gli allegati II, III, IV, sezione A, V e VI sono modificati conformemente agli allegati I, II III, IV e V della presentedirettiva.
L'allegato III contiene un elenco comunitario di addi- tivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possonoessere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 7 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (1) The EFSA Journal (2007) da 555 a 563, pagg. 1-32.
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comuni- The EFSA Journal (2007) da 516 a 518, pagg. 1-12.
cano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposi- The EFSA Journal (2007) da 452 a 454, pagg. 1-10.
The EFSA Journal (2006) da 418 a 427, pagg. 1-25.
zioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la (2) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella ma- di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le teria disciplinata dalla presente direttiva.
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da: La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes-sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
a) consentire gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal7 marzo 2009; b) vietare la produzione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi alla di-rettiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva L’allegato II, sezione A della direttiva 2002/72/CE è così modificato: a) vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti: LMS = 5 mg/kg. Solo per uso come como-nomero nel tereftalato co-isosorbide di polie-tilene LMS(T) = 5 mg/kg (43) (espresso come acidoisoftalico) LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso come agentedi trattamento delle superfici» b) per i seguenti monomeri e sostanze di partenza, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o Specifiche» è sostituito dal L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è così modificato: a) vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi: LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro unostrato di PET.
Gliceridi, olio di ricino mono-,idrogenati, acetati LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acidoacrilico) 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloe-sano chiletere (lineare e ramificato,C8-C20), solfato, sali alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto conalimenti grassi.»; b) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente: LMS = 0,5 mg/kg. Da usare solo perpolimeri in dispersione acquosa edemulsioni in concentrazioni che nonabbia effetti antimicrobici sulla superfi-cie del polimero o sull'alimento stesso.»; Acido 12-(acetossi) stearico, estere2,3-bis (acetossi) di propile».
a) vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi: b) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente: Nell'allegato IV, sezione A, della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le sostanzeseguenti: Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene» Nell'allegato V, parte B della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le seguenti nuovespecifiche: — Viscosità minima (a 100 °C) = 3,8 cSt— Peso molecolare medio > 450 La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1,5 % p/p La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1 % p/p — Peso molecolare medio non inferiore a 350— Viscosità minima (a 100 °C) = 2,5 cSt— Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % L'allegato VI della direttiva 2002/72/CE è così modificato: 1) la nota (36) è sostituita dal seguente: «(36) LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470,11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.»; «(43) LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.»

Source: http://www.aldal.it/legislazione/2008/Agg%20nuova%20serie%2032/Direttiva%202008%2039%20CE.pdf?service=1&datagu=2007-06-20&task=dettaglio&numgu=141&redaz=007G0090&tmstp=1182518735911

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