N. 36 Data: 10.7.2013 OGGETTO: fornitura e messa in opera di un aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano. Ditta Renova Wind Energy s.r.l. Procedura per "risoluzione contratto per grave irregolarità e grave ritardo", art. 136 D.Lgs 163/2006. Risoluzione del contratto.
L’anno duemilatredici, il giorno dieci, del mese di luglio, nella sala delle adunanze,
convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 11:55. Risultano presenti i signori:
NOMINATIVO PRESENTE
Assume la presidenza il Sindaco, dott. ACRI Francesco e, constatato che i presenti
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il data 14/03/2012 è stato stipulato tra le Renova Wind Energy s.r.l. e il Comune di San Pietro in Guarano, contratto d'appalto per la fornitura e messa in opera di un aerogeneratore "Redriven Power Inc da 50 KW" con torre idraulica da 24 metri e che nello stesso contratto si prevedeva il temine massimo per portare ultimati i lavori, per il 10/09/2012; Che su richiesta della Renova Wind Energy s.r.l., il Comune di San Pietro in Guarano con nota del 05/07/2012, a parziale modifica del contratto originario, ha autorizzato la fornitura e messa in opera di un aerogeneratore "Hubner Windtech da 50 KW" a marcatura CE e completa di tutte le certificazioni di qualità, restando validi e immutati tutti gli altri patti e condizioni previste in contratto; Che con nota del 03/10/2012 prot. 6685, su richiesta della Renova Wind Energy s.r.l., il Comune di San Pietro in Guarano ha autorizzato, a parziale modifica del contratto su riportato, la fornitura e messa in opera di un aerogeneratore "AOC da 50 Kw" a marcatura CE e completa di tutte le certificazioni di qualità, restando validi e immutati tutti gli altri patti e condizioni previste in contratto; Preso atto che nel mese di Dicembre 2012 la Renova Wind Energy s.r.l., ha fatto pervenire sul sito del cantiere, un aerogeneratore che ad un primo e sia pur superficiale accertamento, è risultato evidentemente usato e non nuovo di fabbrica; Evidenziato che dai primi giorni di gennaio 2013, l'accaduto è stato contestato alla Renova Wind Energy s.r.l. ed è iniziato un fitto scambio di note, culminato in un incontro, in data 06/02/2013, presso la Casa Comunale di San Pietro in Guarano, al quale hanno partecipato: il Sindaco, l'Ing. Luca Sanarica, Il RUP e Direttore dei Lavori, il Segretario Comunale ed altri; Che in quel incontro del 06/02/2013, culminato con un sopralluogo sul sito del cantiere, l'Ing. Luca Sanarica ha riconosciuto che l'aerogeneratore depositato nei pressi del cantiere era usato e non nuovo di fabbrica: lo stesso legale rappresentante della Renova Wind Energy s.r.l. assicurava, prima della eventuale installazione, una revisione sui collegamenti elettrici, sull'apparato frenante e sull'avvolgimento del motore, dichiarando la propria disponibilità a garantire il Comune per un lungo periodo in merito al corretto funzionamento dell'aerogeneratore, facendosi carico sia dell'ordinaria che della straordinaria manutenzione; Che l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Guarano, al fine di evitare un contenzioso con la Renova Wind Energy s.r.l., e per ridurre il danno economico derivante dalla tardiva messa in funzione dell'aerogeneratore e quindi della mancata produzione della relativa energia elettrica, ha accettato in linea di principio, di addivenire ad un accordo bonario con la Renova Wind Energy s.r.l. acconsentendo al montaggio dell'aerogeneratore usato, previa revisione dello stesso, e a seguito di adeguate garanzie in favore dell'Ente al fine di assicurare il corretto funzionamento, per un tempo prolungato dell'aerogeneratore, nel rispetto dei parametri tecnici e produttivi dell'impianto appaltato. Che per l'applicazione di quanto su riportato, il RUP ha inviato alla Renova Wind Energy s.r.l. la bozza dell'accordo bonario, e che successivamente, la stessa Ditta, per mezzo di suo legale di fiducia ha rifiutato, proponendone uno in palese violazione rispetto agli accordi verbali presi dal legale rappresentante della Renova Wind Energy s.r.l., e irriguardoso verso il legittimo e irrinunciabile interesse dell'Ente di garantire lo stesso Ente sul corretto funzionamento del tempo, di un aerogeneratore usato e non nuovo di fabbrica, MA PAGATO COME NUOVO; Preso atto che la Renova Wind Energy s.r.l., in data 22/05/2013. termina il montaggio dell'aerogeneratore usato, senza sottoscrivere il bonario componimento con questo Ente; Riscontrato, tra l'altro, che l'aerogeneratore, usato e non nuovo di fabbrica, fin dalla data di fine montaggio, 22/05/2013, non ha mai funzionato regolarmente entrando continuamente e ripetutamente in blocco senza poi riprendere e che ad oggi è completamente fermo nonostante la presenza di vento; Evidenziato che tale situazione di grave inadempimento e grave irregolarità in rapporto a quanto contrattualizzato con la Renova Wind Energy s.r.l., sta provocando a questo Ente, ingenti danni economici per la mancata produzione di energia elettrica a partire fin dalla data del 10/09/2012 prevista come ultimazione del lavori; Considerato che, in applicazione delle norme di cui agli artt. 136 e 138 del L.gs 163/2006 e s.m.i., e l'art. 146del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il Direttore dei Lavori in oggetto, per quanto su riportato, come prima e immediata conseguenza, causata dalla manca accettazione del tentativo di bonario componimento con questo Ente, nei termini e nelle forme concordate con la Ditta appaltatrice, nella riunione tenutasi presso questa casa Comunale in data 06/02/2013, ha contestato alla Renova Wind Energy s.r.l. grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo riguardo al contratto d'appalto, per le seguenti motivazioni: - per avere fornito un aerogeneratore palesemente usato e non nuovo di fabbrica, in palese e stridente violazione con quanto contrattualizzato; - per non avere rispettato da data di ultimazione dei lavori, prevista per il 10/09/2012. Che la contestazione di cui al punto precedente veniva fatta dal Direttore dei Lavori con nota del 12/06/2013 prot. n.3328 del 13/06/2013, e ricevuta dalla Renova Wind Energy s.r.l. in pari data dal numero di fax dedicato, e che nella stessa nota di contestazione veniva assegnato
alla stessa Ditta Appaltatrice il termine massimo di 16 (sedici) giorni dalla data di ricezione, per presentare le eventuali controdeduzioni al Responsabile del Procedimento; Constatato che alla scadenza dei 16 giorni assegnati allaDitta Renova Wind Energy s.r.l. per fornire eventuali controdeduzioni, non è giunta alcuna missiva da parte della stessa Ditta Che il RUP, Arch. Alfonso Quintieri, ha informato la Ditta Renova Wind Energy s.r.l., con nota del 03/07/2013 prot. n. 3767 del 03/07/2013, che avrebbe proposto alla Giunta Comunale, programmata per il 10/07/2013, la risoluzione in danno del contratto; Vista la proposta del 08/07/2013 prot n. , avanza dal RUP alla Giunta Comunale, di deliberare la immediata risoluzione del contratto stipulato con la Ditta Renova Wind Energy s.r.l. per la "fornitura e messa in opera di un aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano", nei termini e per gli effetti previsti dal comma 3 dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento
sono espressi i seguenti pareri favorevoli:
a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore tecnico b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. Visto l'art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Visto il DLgs 267/2000. Visto lo Statuto comunale. Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.
D E L I B E R A
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
La risoluzione del contratto stipulato tra questo Ente e la Ditta Renova Wind Energy s.r.l., avente per oggetto la "fornitura e messa in opera di un aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano", per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo riguardo al contratto d'appalto, per le seguenti motivazioni: - per avere fornito un aerogeneratore palesemente usato e non nuovo di fabbrica, in palese e stridente violazione con quanto contrattualizzato; - per non avere rispettato da data di ultimazione dei lavori, prevista per il 10/09/2012. Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore tecnico, per gli atti di competenza. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.
Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:
PER LA REGOLARITA’ TECNICA SETTORE TECNICO-LLPP Si esprime parere favorevole. IL RESPONSABILE
Data 08.07.2013 F.to Arch. A. QUINTIERI
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE SETTORE FINANZIARIO Si esprime parere favorevole. IL RESPONSABILE
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to Dott. F. ACRI F.to Dott. F. MENDICELLI
E’iniziata il 10.07.2013 e durerà per quindici giorni Con nota del 10.07.2013, prot. n. 3936, consecutivi. Registro affissioni, n. 481
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
10.07.2013 al 25.07.2013 senza che sia pervenuta
sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della richiesta di controllo.
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
RESISTANCE TRAINING IMPROVES DEPRESSIVESYMPTOMS IN INDIVIDUALS AT HIGH RISK FORTYPE 2 DIABETESITAMAR LEVINGER,1 STEVE SELIG,1 CRAIG GOODMAN,1 GEORGE JERUMS,2 ANDREW STEWART,31Institute for Sport, Exercise and Active Living, School of Sport and Exercise Science, Victoria University, Melbourne, Australia;2Department of Endocrinology, University of Melbourne, Austin Health, Melbourne, Australia; an